News

Check out market updates

VARIAZIONI DELLE TABELLE MILLESIMALI

Fonte: Il Sole24ore di lunedì 23.01.2017.

Le tabelle millesimali sono uno strumento necessario per garantire il buon funzionamento del condominio. I millesimi, ESPRESSIONE DEL RAPPORTO FRA IL VALORE DI CIASCUNA UNITA’ IMMOBILIARE E QUELLO DELL’INTERO EDIFICIO, indicano in che modo RIPARTIRE LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE CHE RIGUARDANO LE PARTI COMUNI E, soprattutto, STABILISCONO IL “PESO” DI CIASCUN PARTECIPANTE NEL MOMENTO IN CUI OCCORRE ESPRIMERE IL VOTO IN ASSEMBLEA.

Le tabelle, secondo la legge, devono essere allegate al regolamento condominiale e sono redatte da un tecnico che utilizza i parametri più opportuni, nell’ambito di quelli indicati nella circolare ministeriale 12480/1966. Non è da escludere, quindi, che i valori millesimali della stessa unità immobiliare possano differire a seconda del tecnico che ha curato la tabella. Di regola si tiene conto di metri quadrati o cubatura, eventuale presenza di balconi e terrazze, altezza del piano in cui si trova l’alloggio, esposizione e illuminazione, orientamento rispetto ai punti cardinali e destinazione dei locali.

Le tabelle millesimali possono essere modificate in qualsiasi momento, a condizione che tutti i condomini siano d’accordo. In determinate situazioni, per deliberare a favore della variazione, può anche essere sufficiente il quorum stabilito dall’articolo 1136 del Codice Civile, comma 2, vale a dire UN NUMERO DI VOTI CHE RAPPRESENTI LA MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI E ALMENO LA META’ DEL VALORE DELL’EDIFICIO. Ciò si veifica, a norma dell’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, quando risulta che le tabelle siano conseguenza di un errore o qualora siano mutate le condizioni di una parte dell’edificio. Per quanto concerne l’errore, in molti casi è difficile risalire ai paramentri utilizzati dal tecnico, soprattutto se la tabella è stata redatta molti anni prima. Inoltre, accade di frequente che il perito attribuisca i millesimi senza fornire una relazione giustificativa.

Il secondo motivo che può determinare una revisione con il voto della sola maggioranza qualificata ricorre quando, in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, il valore proporzionale dell’unità immobiliare, anche di un solo condomino, risulti alterato per più di un quinto. In questo caso il costo per modificare la tabella è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

3 + otto =

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi