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LOCAZIONI ABITATIVE – Libero o concordato, tutte le regole per l’uso abitativo – introduzione.

L’entrata in vigore della legge 09 dicembre 1998 n. 431 ha radicalmente stravolto la disciplina della locazione di immobili ad uso di abitazione, abrogando buona parte degli articoli dell’orami inadeguata legge 392/1978 (quella cosiddetta dell’equo canone). quest’ultima sopravvive quasi unicamente per le locazioni ad uso diverso dall’abitazione.

Restano esclusi dall’applicazione della legge 431/1998 una serie di contratti che, per la destinazione di utilizzo voluta dalle parti, devono essere ricondotti alle norme codicistiche. Ciò vale per gli immobili di particolare interesse storico ed artistico, per le abitazioni accatastate come signorili, per le abitazioni in ville, per i castelli e i palazzi, per le locazioni stipulate per finalità turistiche e per quelle riguardanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per i contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

La locazione ad uso abitativo, secondo il disposto dell’articolo 2 della legge 431/1998 può essere stipulata con contratto libero oppure con contratto concordato, fatta eccezione per la normativa che disciplina le locazioni dirette a soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

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