GAZEBO, serve il permesso solo se è fissato al suolo.
Fonte: il Sole 24ore di mercoledì 19.04.2017.
Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili. Se utilizzato come STRUTTURA TEMPORANEA non necessita di titoli abilitativi edilizi; nel caso sia infisso al suolo è necessario il permesso di costruire.
Il pergolato è una struttura aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore e NON NECESSITA di titoli abilitativi edilizi (Consiglio di Stato, sentenza n. 306/2017). Qualora venga coperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile, è assoggettato alle regole per la realizzazione di tettoie.
La veranda è un locale o una spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. La veranda NECESSITA del permesso di costruire (TAR Napoli, sentenza n. 1921 del 10.04.2017), in quanto determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma.
La pergotenda è una struttura leggera destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini). La pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, NON NECESSITA di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.