BONUS CASA 2020: CLAUSOLA NEL ROGITO PER IL BONUS AL VENDITORE
L’articolo 16-bis del TUIR, Dpr 917/1986, al comma 8, prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare, la detrazione non utilizzata è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente, SALVO DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI.
L’opzione per il mantenimento del diritto alla detrazione in capo al venditore va indicata nell’ATTO NOTARILE DI COMPRAVENDITA IN MANIERA ESPRESSA.
Le regole valgono anche se si tratti di diritto alla detrazione per interventi su parti comuni condominiali.
Fac simile clausola da inserire nel preliminare e/o nel rogito
OPZIONE PER IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN CAPO AL PROMISSARIO VENDITORE E/O AL VENDITORE PER INTERVENTI DI RECUPERO DI IMMOBILI ABITATIVI E PERTINENZE.
“La parte venditrice con riferimento all’unità immobiliare a destinazione abitativa e/o relative pertinenze oggetto del presente contratto, dichiara di essersi avvalsa dei benefici fiscali previsti dall’articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986.
A tal fine, non essendo ancora del tutto trascorso l’intero decennio di godimento della detrazione, tra le parti si stabilisce che la detrazione, per le rate residue ancora non utilizzate in dichiarazione dei redditi al momento della stipula del presente atto, rimane a favore della parte venditrice, ai sensi di quanto disposto dal comma ottavo del citato articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)”