AFFITTI: chi dimentica la proroga non perde la cedolare.
Fonte: il Sole24ore di lunedì 16.01.2017
Una mano tesa ai proprietari di case affittate che hanno scelto la cedolare secca e dimenticano di comunicare al fisco la proroga del contratto. Con le norme in vigore fino al 2 dicembre scorso, il mancato invio del modello RLI comportava la revoca della tassa piatta al 21% (10% per i canoni concordati), con l’obbligo di pagare l’imposta di registro, l’IRPEF e le sue addizionali e quindi la decadenza dal regime della tassa piatta. A rimediare è intervenuta la norma introdotta con la conversione del decreto fiscale (cioè con la legge 225/2016) che ha inserito il pacchetto semplificazioni nel DL193) in vigore dallo scorso 3 dicembre. In pratica, viene ora previsto che LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO RLI PER COMUNICARE LA PROROGA DEL CONTRATTO “NON COMPORTA LA REVOCA DELL’OPZIONE”per la cedolare, a patto che il proprietario abbia versato la tassa piatta e abbia indicato i redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi. Evitata la decadenza, il proprietario dovrà pagare al fisco una multa di Euro 100,00 (ridotti a euro 50,00 se si attiva entro i primi 30 giorni dalla scadenza del termine).
Ricordiamo alcuni aspetti.
- Il regime della “CEDOLARE SECCA”è scelta dal locatore che dev’essere una persona fisica, deve inoltre trattarsi di una locazione abitativa. Secondo l’Agenzia delle Entrate anche l’inquilino dev’essere un privato, nel senso che non può agire nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche se la casa viene presa in affitto per finalità abitative (uso foresteria).
- L’opzione per la tassa piattapuò essere esercita al momento della registrazione del contratto, con il modello RLI, oppure in una delle annualità successive, entro 30 giorni dalla fine dell’annualità contrattuale precedente.
- E’ possibile scegliere la cedolare anche in caso di registrazione tardiva del contratto applicando il ravvedimento operoso e calcolando interessi e sanzioni sull’ammontare dell’imposta di registro teoricamente dovuta in relazione al contratto di locazione. Si ritiene che il ravvedimento sia possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’annualità in cui matura il canone da sottoporre a cedolare.