FRAZIONAMENTI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI: conflitti tra norme
Fonte: Il Sole 24ore di mercoledì 19 Aprile 2017.
Si discute tra attività libera, Cila o Scia, partendo dagli articoli 3 e 6 del Dpr 380/2001. Il frazionamento è diventato una libera manifestazione del diritto di proprietà, che può arretrare solo a fronte di esigenze pubbliche ben determinate e riconoscibili. Per vietare frazionamenti e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorrerebbero specifiche ragioni di interesse pubblico, che per i frazionamenti sono difficili da individuare perchè la SUDDIVISIONE IN PIU’ UNITA’ NON INCIDE SULL’ASPETTO ESTERIORE DELL’EDIFICIO E NON CHIAMA, QUINDI, IN CAUSA PROFILI DI TUTELA DEL PAESAGGIO.
Nemmeno può dirsi che il frazionamento in sè determini un’indesiderata variazione del carico urbanistico ammesso nella zona, posto che lo stesso non comporta un incremento complessivo di superficie utile e di volume. Di fatto con la LIBERTA’ DI FRAZIONAMENTO lo Stato introduce un fattore di elasticità nel mercato, consentendo modifiche adeguate allo stile di vita ed a possibili riconversioni. Le norme sulla statica, sui consumi energetici, sull’igiene e non ultimi i rapporti condominiali, rappresentano del resto un’efficace rete di verifica della compatibilità dei frazionamenti, che quindi solo sulla carta è attività libera.